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I cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea, di Stato terzo parte dell’accordo relativo allo Spazio Economico Europeo e i cittadini svizzeri che risiedano nel territorio spagnolo per un periodo superiore a tre mesi sono obbligati a richiedere l’iscrizione nel Registro Centrale degli Stranieri.
STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA E STATI PARTE DELL’ACCORDO SULLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
Germania, Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda *, Italia, Lettonia, Liechtenstein *, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia * , Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Svezia, Svizzera **
· Direttiva 2004/38 /CE del Parlamento Europeo Consiglio Europeo, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari a circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
· Regio decreto n. 240/2007, del 16 febbraio, relativo all’ingresso, alla libera circolazione e alla residenza in Spagna dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e di altri Stati parte dell’accordo sullo Spazio Economico Europeo.
· Ordine PRE/1490/2012, del 9 luglio, che stabilisce le modalità per l’applicazione dell’articolo 7 del Regio decreto 240/2004 del 16 febbraio sull’ingresso, libera circolazione e soggiorno in Spagna dei cittadini di Stati membri dell’Unione europea e di altri Stati parti dell’accordo sullo Spazio Economico Europeo.
CHI PUO FARE DOMANDA? :
Ogni cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea o di un altro Stato parte dell’accordo sullo Spazio Economico Europeo ha il diritto di soggiorno nel territorio dello Stato spagnolo per un periodo superiore a tre mesi se:
Il membro della famiglia può essere:
REQUISITI:
Nota: in generale, si dovranno fornire copie dei documenti, ed esibire gli originali al momento della presentazione della domanda.
A seconda del presupposto:
Se sei un lavoratore dipendente, puoi fornire uno dei seguenti documenti:
Se sei un lavoratore autonomo, puoi fornire uno dei seguenti documenti:
“Documento de alta” o situazione equiparata nel corrispondente sistema di Seguridad Social (Previdenza Social), o consenso alla verifica dei dati negli archivi del Tesoreria Generale della Previdenza Sociale (General de la Seguridad Social)o della Agenzia delle entrate (Agencia Tributaria).
Se non lavori in Spagna, devi fornire:
I pensionati si conformano a questa condizione fornendo la certificazione che attesti che dispongono dell’assistenza sanitaria a spese dello Stato dal quale ricevono la pensione.
Se sei uno studente, devi fornire:
È possibile fornire la tessera sanitaria europea che sia valida per il periodo di residenza e consenta di ricevere le prestazioni sanitarie necessarie da un punto di vista medico.
Sarà considerata sufficiente per l’adempimento di questi requisiti la presentazione della documentazione che attesti la partecipazione a un programma dell’Unione Europea che favorisca lo scambio educativo per studenti e insegnanti.
Se sei un familiare di un cittadino dell’Unione, devi fornire:
– sia un lavoratore – subordinato o autonomo – e abbia mezzi sufficienti alla sopravvivenza e assicurazione sanitaria
– o che sia studente, e abbia comunque mezzi sufficienti per sé e la propria famiglia e assicurazione sanitaria.
Nota importante: quando vengono presentati documenti redatti in altri Paesi, questi devono essere tradotti in lingua castigliana o altra lingua ufficiale del luogo in cui viene presentata la domanda.
Quando si tratta di formulari standard dell’Unione europea, non saranno necessarie né la traduzione né la omologazione, in conformità con le disposizioni dei regolamenti comunitari che li proteggono. (Ad esempio: i modelli sanitari S1, E109, E 121 …)
D’altra parte, tutti i documenti pubblici stranieri devono prima essere legalizzati dall’ufficio consolare spagnolo con giurisdizione nel Paese che ha rilasciato il documento o, ove necessario, dal Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, tranne nel caso in cui detto documento sia stato certificato dall’autorità competente del Paese emittente secondo la Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961, e a meno che detto documento non sia esentato dalla legalizzazione ai sensi della Convenzione Internazionale.
Per ottenere maggiori informazioni sulla traduzione e sulla legalizzazione dei documenti, sarà possibile consultare la scheda informativa corrispondente.
I nostri avvocati specializzati in immigrazione sono a tua disposizione:
– Per guidarti nell’intero processo di ottenimento della residenza;
– Per difendere gli interessi degli stranieri che desiderano studiare nel Paese;
– Per aiutarti ad ottenere il tuo certificato di Cittadino dell’Unione nel più breve tempo possibile;
– Per offrirti assistenza in ogni momento e riguardo a tutti i tipi di domande che possono sorgere in relazione alla questione.
Non forniamo assistenza nei Consolati spagnoli del Paese di origine del richiedente. Offriamo assistenza di persona nei nostri uffici di Madrid, Barcellona e Stanto Domingo, in Repubblica Dominicana.
Consulenza Legale Gratuita sul web
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